Transizione 5.0, come funziona la procedura semplificata per sostituire i beni obsoleti


La Legge di Bilancio 2025 ha introdotto un’importante semplificazione per le imprese che intendono sfruttare il piano Transizione 5.0 per sostituire i beni obsoleti.

Semplificazione della sostituzione dei beni obsoleti, che cosa dice la normativa

Il comma 427, lettera g) della legge 30 dicembre 2024, n. 207 prevede infatti quanto segue

Ai fini del calcolo della riduzione dei consumi di cui al comma 9, gli investimenti in beni di cui all’Allegato A annesso alla legge 11 dicembre 2016, n. 232, caratterizzati da un miglioramento dell’efficienza energetica verificabile sulla base di quanto previsto da norme di settore ovvero di prassi, effettuati in sostituzione di beni materiali aventi caratteristiche tecnologiche analoghe e interamente ammortizzati da almeno 24 mesi alla data di presentazione della comunicazione di accesso al beneficio, contribuiscono al risparmio energetico complessivo della struttura produttiva ovvero dei processi interessati dall’investimento, rispettivamente in misura pari al 3 per cento e al 5 per cento. Resta ferma la possibilità di dimostrare una contribuzione al risparmio energetico superiore alle misure di cui al periodo precedente.

Le FAQ sui beni obsoleti

Sul punto sono poi intervenute quattro FAQ pubblicate dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy tra il 21 e il 24 febbraio.

La FAQ 4.19 riguarda le “caratteristiche analoghe” che il nuovo bene strumentale deve avere rispetto a quello che va a sostituire e spiega che il nuovo bene deve realizzare processi di trasformazione o creazione di valore simili a quelli del bene sostituito, anche attraverso tecnologie più avanzate, ma che non esistono vincoli relativi a dimensioni, potenza o altre caratteristiche tecniche tra il bene obsoleto e quello sostitutivo. Si specifica poi che non è previsto l’obbligo di rottamazione del bene obsoleto sostituito.

La FAQ 4.20 è invece relativa alle norme di settore ovvero di prassi alle quali occorre fare riferimento per dimostrare il miglioramento dell’efficienza energetica, citandone alcune a titolo esemplificativo.

La FAQ 4.21 e la 4.22 riguardano invece il tipo di ammortamento – civilistico o fiscale – da considerare ai fini del calcolo del periodo necessario a considerare un bene obsoleto. Sostanzialmente occorre fare riferimento all’ammortamento “sulla base della vita utile del bene rilevante ai fini del procedimento di ammortamento civilistico contabile” e che “eventuali rivalutazioni contabili dei beni non assumono rilevanza ai fini della condizione in esame”.

Il calcolo del risparmio energetico? Una semplice moltiplicazione

Nel preambolo delle quattro FAQ, il Ministero ha sottolineato che la norma prevista dalla legge di bilancio non consente di evitare l’obbligo di certificazione con il relativo calcolo del risparmio in TEP equivalenti, ma semplifica non poco il compito del certificatore.

Ma in che modo viene semplificato il calcolo?

Il certificatore dovrà innanzitutto “fondare le proprie valutazioni su documentazione standardizzata già esistente, come Regolamenti Europei, norme di settore, Migliori Tecnologie Disponibili o altre evidenze equivalenti riconosciute”. Una volta verificato questo requisito, potrà assumere, stante la previsione di legge, che il nuovo bene consumi il 5% in meno del bene che va a sostituire, se si prende a riferimento solo il processo interessato dall’investimento, o il 3% in meno se si prende in considerazione l’intero processo produttivo.

Questo approccio consente di fatto di eliminare, come si spiega nel preambolo delle FAQ, “la necessità di effettuare calcoli specifici sulla riduzione dei consumi energetici, semplificando notevolmente il processo di valutazione per l’accesso al beneficio”.

Quello che il certificatore dovrĂ  fare sarĂ  infatti semplicemente misurare i consumi del nuovo macchinario senza dover effettuare campagne di misura anche sul macchinario che va a sostituire. Il risparmio conseguito da inserire nella certificazione sarĂ  pari, appunto, al 5% del consumo del nuovo macchinario.

Come hanno confermato fonti del Ministero, “ai fini della stima dei consumi energetici nella fase ex ante del bene obsoleto da sostituire non è necessario effettuare misurazioni dirette (campagne con strumenti di misura adeguati) e/o analisi dei carichi energetici basate sui dati di targa della/e macchina/e e su ipotesi di tempo ciclo di lavorazione”.

I consumi energetici riferibili al bene obsoleto nella situazione ex ante “vengono determinati direttamente dai dati di consumo del bene nuovo, assumendo automaticamente che il bene obsoleto consumi il 5% in più del bene nuovo”.

In questo modo quindi, senza effettuare alcuna misurazione e/o calcolo inerente ai consumi energetici del bene obsoleto, “l’impresa accede automaticamente alla prima soglia di
risparmio energetico e soddisfa automaticamente la verifica relativa al periodo di sorveglianza”.

Una delle conseguenze più interessanti è che – in alcuni casi limite (ma nemmeno poi così pochi) – è possibile accedere al beneficio anche in presenza di un bene obsoleto che in realtà consumava meno di quello nuovo, visto che il consumo del bene obsoleto non va appunto misurato ma si presume ex lege.




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